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ILVA, emissioni diossina "a norma di legge" e possibili rimedi

Interessante intervento della neo-laureanda in Giurisprudenza Monica Andrisano per conto dello Studio Legale Buonfrate, Leogrande e Partners sulla Diossina a Taranto.
13 luglio 2007
Monica Andrisano (Per lo Studio Legale Buonfrate, Leogrande e Partners)
Fonte: corgiorno

ILVA_080707_h2040g I valori di diossina presenti a Taranto, a seguito delle recentissime rilevazioni dell’ARPA Puglia, risulterebbero essere nella norma. Precisamente il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell’Ambiente o Testo Unico Ambientale) prevede un limite massimo per la concentrazione totale di diossina pari a 10.000 nanogrammi su metro cubo, la concentrazione totale di diossina a Taranto si attesta intorno ai 277,1 nanogrammi/m3 mentre la concentrazione equivalente intorno agli 11,1 nanogrammi su metro cubo. La comparazione tra i dati rilevati a Taranto e i limiti prescritti dal Testo Unico Ambientale mostrano come l’ILVA in pratica sfiorerebbe un valore di emissione pari al 3% del valore massimo previsto per legge. Questi dati potrebbero saltare all’occhio di chi vive in Friuli Venezia Giulia: in questa Regione(a statuto speciale) infatti, è stata adottata una normativa regionale, che prevede limiti di concentrazione equivalente di diossina più restrittivi, pari a 0.4 nanogrammi su metro cubo, in linea con la Decisione della Comunità Europea n 259 del 19 febbraio 2004.

In Friuli Venezia Giulia l’ILVA avrebbe chiuso i battenti 10.7 nanogrammi fa! Appare a questo punto inevitabile chiedersi se sia possibile per la Puglia (Regione a statuto ordinario) adeguare i propri limiti di emissione di sostanze inquinanti, in genere, e di diossina, in particolare, a standard più restrittivi, come quelli recepiti dal Friuli Venezia Giulia. Una domanda questa che non ha nulla di scolastico, atteso Taranto negli ultimi tempi, proprio a causa delle emissioni di diossina e di altri inquinanti presenti sul territorio, è stata qualificata in maniera brutale, ora come la SEVESO del sud, ora come la Macchia Nera dell’Europa.

Gli addetti ai lavori sanno bene che il revisionato articolo 117 della Costituzione, contempla l’ambiente tra le materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato. Tale previsione, a prima lettura, sembrerebbe escludere la possibilità per la Regione Puglia di derogare i limiti di emissioni stabiliti dal TUA. Ma la nuova norma costituzionale deve essere letta anche alla luce di alcune recenti pronunce della Corte Costituzionale (in particolare le sentenze nn. 407/2002 e 259/2004), con le quali è stato precisato quanto segue: «premesso che, secondo l’articolo 117 secondo comma, lettera s) lo Stato ha la legislazione esclusiva in materia dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali, non tutti gli ambiti specificati nel secondo comma possono configurarsi come materie in senso stretto… (ne consegue che, ndr) l’Ambiente può essere considerato un valore costituzionalmente garantito e in quanto tale delinea una materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che possono ben essere regionali..(segnatamente, ndr) nel settore della tutela dell’ambiente la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze».

Secondo la interpretazione autentica data dal Giudice delle leggi, l’art 117 della Costituzione, letto in combinato disposto con l’art 271 del Codice dell’Ambiente, che rinvia per l’adozione di valori-limite più severi alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti – salva l’applicazione della legge speciale che richiede in taluni casi la autorizzazione integrata ambientale -, ovvero ai piani e programmi relativi alla qualità dell’aria e, fino all’adozione degli stessi, alle prescrizioni del vecchio d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203, art 4; considerato che quest’ultima norma al secondo comma, lettera e), prevede la possibilità che in zone particolarmente inquinate possano essere utilizzati limiti di emissione di sostanze nocive più restrittivi; rilevato, in particolare, che Taranto, sede di grandi insediamenti industriali, è stata dichiarata dal Legislatore, sin dal 13 novembre 1990 , area ad elevato rischio ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della Legge 8 luglio n°349; che lo stesso Legislatore nel 1998 ha approvato un piano di risanamento ambientale del territorio della provincia di Taranto, ne deriva che la Regione Puglia ben potrebbe stabilire valori limite di emissioni più severi di quelli previsti dal Testo Unico Ambientale, se del caso recependo i valori comunitari sopra ricordati.

In ogni caso non solo la Regione Puglia , ma anche la Provincia di concerto se del caso con il Comune di Taranto, dovrebbero individuare immediatamente le soluzioni più idonee per risolvere questo ulteriore grave problema. Del resto i dati relativi alla qualità e alla quantità degli agenti inquinanti immessi in atmosfera dai grandi impianti industriali tarantini sono pubblicati sui registri dell’EPER European Pollutant Emission Register e dell’INES-Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti.

Certo, se l’impegno “periferico” non dovesse o potesse bastare, non disdegneremmo un aiuto Statale per rivedere la normativa da applicare alle aree a elevato rischio ambientale, come Taranto. Taranto è una splendida città offuscata da nubi inquinanti solo in parte visibili! La città è lentamente e inesorabilmente avvelenata da emissioni “a norma di legge”. Il cambiamento potrebbe esserci. Basta volerlo!

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