CHIAVE D’ACCESSO

Diritti di nuova generazione

Il diritto all’informazione è la premessa per una buona partecipazione.
Anche in ambito ambientale.
Alessandro Marescotti
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In questi mesi fanno discutere i rigassificatori. Sono impianti ad alto rischio che non andrebbero collocati in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di altri impianti pericolosi. Fin qui i rischi. E i benefici? Il vantaggio di questi impianti sta nel diversificare le forniture di gas metano, attualmente basate in gran parte sui metanodotti. Di fronte a questi impianti si sta sviluppando un dibattito molto interessante. Chi può decidere se i benefici sono superiori ai rischi? Chi è il titolare di scelte che riguardano la sicurezza di un’intera comunità? In caso di un intervento chirurgico che mette a rischio la vita di una persona occorre il “consenso informato”: l’ultima decisione spetta unicamente al paziente. Questa metodologia valevole per la vita di una persona stenta ad affermarsi per la sicurezza di un’intera comunità. E i rigassificatori vengono spesso decisi senza il “consenso informato” e senza offrire alla comunità il diritto di scelta finale. Occorre pertanto ricorrere a diritti di nuova generazione: diritto all’informazione come premessa al diritto alla partecipazione. Il diritto all’informazione oggi passa attraverso la telematica che può diffondere documenti che ognuno in loco può stampare e fotocopiare su supporto cartaceo e digitale. La pubblicazione su internet dei dati ambientali e dei progetti che riguardano la salute e la sicurezza dei cittadini diviene oggi un test di democrazia e di trasparenza. I diritti di nuova generazione che abbia- mo di fronte hanno dei riferimenti importanti. È bene sapere che la legge 108/01 ha ratificato la convenzione di Aarhus, la quale prevede che “quando viene avviato un processo decisionale che interessi l’ambiente, il pubblico interessato è informato... a tempo debito... perché... partecipi durante tutto il processo decisionale... affinché la partecipazione del pubblico cominci all’inizio della procedura, ossia quando tutte le opzioni e le soluzioni sono ancora possibili e quando il pubblico può esercitare una vera e propria influenza” (art. 6, comma 2,3,4).

La Convenzione di Aarhus prevede anche il diritto all’informazione telematica. L’articolo 7 comma 1 della Convenzione di Aarhus recita infatti: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l’informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un’attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibili”. Tale norma è stata recepita nella legislazione italiana con la Legge 16 marzo 2001, n. 108. Tali diritti danno ancora più forza ai diritti alla partecipazione ambientale compresi nell’Agenda 21 dell’Onu (sottoscritta dall’Italia nel 1992) che afferma: “Ogni autorità locale, dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, le autorità locali dovrebbero apprendere ed acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale, le informazioni necessarie per formulare le migliori strategie”.

Come si può notare possediamo dei diritti di nuova generazione di straordinaria potenza che parallelamente richiedono uno straordinario potenziamento della scuola e del sistema formativo per porre i cittadini nelle condizioni di esercitarli. Uno studio di impatto ambientale è infatti vasto come un’enciclopedia e richiede un lavoro di gruppo, un raccordo fra competenze diverse e una spiccata cultura interdisciplinare. Ma è drammatico constatare che la stragrande maggioranza delle persone non sa di possedere questi diritti. E pochissimi in sede politica hanno deciso di diffonderli.

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