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Ancora sulla Bossi-Fini....

Anche dopo le modifiche eccepita l'incostituzionalità della Bossi – Fini

15 dicembre 2004
di Saleh Zaghloul
Fonte: www.migranews.it - 13 dicembre 2004

Genova - Il 14 novembre scorso sono entrate in vigore le modifiche del governo alla legge Bossi- Fini dopo che, lo scorso luglio, alcune norme della stessa legge sono state bocciate dalla Corte Costituzionale. La Corte, con la sentenza 223/94, rilevava che la violazione dell´ordine d’allontanamento dall´Italia entro 5 giorni non è un delitto e che quindi l’arresto obbligatorio previsto dall’art. 14, comma 5-quinquies del D. L.vo 286/98, è privo di qualsiasi sbocco sul terreno processuale, è una misura fine a se stessa, che non potrà mai trasformarsi nella custodia cautelare in carcere, né in qualsiasi altra misura coercitiva, e non trova alcuna copertura costituzionale.

Il governo provvede alla modifica della normativa incriminata con il decreto legge 241/04 convertito definitivamente in legge (271/2004) dalla Camera dei deputati il 12 novembre, ma invece di cancellare l’arresto, come molti si auspicavano, ha trasformato il trattenimento nel territorio dello Stato da una contravvenzione in un delitto punibile con la reclusione da 1 a 4 anni rendendo quindi “legittimo” l’arresto.

I primi effetti della nuova norma si sono tradotti a Genova in una raffica di arresti e di processi per direttissima: solo il 29 e 30 novembre sono stati celebrati 23 processi. Secondo gli addetti ai lavori, questo nuovo trattamento a carico dei clandestini causerà un accumulo di giorni di detenzione in caso di recidiva e quindi un sovraffollamento delle carceri.

L’avvocato Massimo Auditore del foro di Genova, collaboratore della CGIL, ha assistito i cittadini immigrati in sette processi svolti lunedì e martedì della settimana in corso. Quattro immigrati sono stati assolti ed altri tre hanno avuto il processo rinviato a gennaio in seguito alla formulazione da parte dell’avv. Auditore dell’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 14 comma 5-ter D. L.vo 286/98 e successive modificazioni, per contrarietà agli artt. 3, 27 comma 3, 111 Commi 2 e 3 della Costituzione.

L´avvocato Auditore insiste sugli effetti negativi di questa norma sull’ordinario lavoro della magistratura aumentando il carico di lavoro degli uffici giudiziari e delle forze dell’ordine. «Il gioco non vale la candela» dice Auditore «se teniamo presente che si tratta di persone che non hanno commesso reati contro le persone o contro il patrimonio ma non hanno ottemperato ad una prescrizione impartita con un atto amministrativo». Queste persone rischiano da 1 a 4 anni di reclusione quando, ad esempio, l’art. 650 del Codice Penale, che in tema d’inosservanza dei provvedimenti di Polizia prevede che «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia e sicurezza pubblica, o d’ordine o d’igiene, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro».

«Non si riscontra particolare allarme sociale» prosegue il legale «per il fatto di non aver ottemperato all’ordine del questore conseguente all’espulsione, se è vero, com’è vero, che ancora recentemente, ovvero nel 2002, centinaia e centinaia d’espulsioni, emesse a volte solo poche settimane prima, sono state revocate di ufficio, nel corso dell’ultima sanatoria; sempre nel corso dell’ultima sanatoria, circa 700.000 italiani, presumibilmente appartenenti a tutti i ceti sociali e professanti differenti “credo” politici, hanno proposto in prima persona istanza di emersione, nei confronti di altrettanti cittadini immigrati, dei quali centinaia e centinaia già colpiti da espulsione».

Non è rispettato il principio costituzionale di proporzione fra quantità della pena e gravità dell’offesa, e quindi il concreto valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalità.

«Com’è noto» scrive il legale nella memoria presentata al Tribunale di Genova «l’ordine consegue alla verificata impossibilità da parte dell’Autorità di P.S. di procedere all’esecuzione coattiva ed immediata dell’espulsione, nonché al subordinato trattenimento per il periodo di 30 giorni prorogabile a 60 giorni in Centro di Permanenza. Ora, se la P.A. non è riuscita nell’intento, ciò è spesso dovuto non solo a disorganizzazione, carenza di mezzi o altro, ma anche a situazioni oggettive. Ebbene, come si può pensare che, se l’Autorità di P.S. non è riuscita a superare dette difficoltà nel termine di 60 giorni, lo straniero riesca a porvi rimedio nel termine di 5 giorni?»

Un´ultima eccezione di incostituzionalità fa riferimento all’art. 111 commi 2 e 3 della Costituzione; si eccepisce l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedendo l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, non ne consente la partecipazione al giudizio.

A gennaio il Tribunale di Genova deciderà se accogliere la proposta eccezione e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

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