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Questione manifestamente inammissibile perché la questione incidentale di legittimità non è stata sollevata nel corso di un giudizio

Registrazione di un giornale arabo con direttore responsabile extracomunitario: il giudice non ha titolo a impugnare davanti alla Consulta la norma che consente soltanto ai cittadini comunitari la direzione di un periodico.

Il cittadino extracomunitario avrebbe dovuto presentare un ricorso gerarchico al Ministero della Giustizia*.

9 maggio 2005
Franco Abruzzo (giornalista)


Milano 30 aprile 2005. Il magistrato del tribunale civile, che provvede alla registrazione di una testata giornalistica, non svolge funzioni giurisdizionali e pertanto non può sollevare questione di legittimità di una norma davanti alla Corte costituzionale. La terza sezione del tribunale civile di Milano ha incassato una sconfitta senza appello: la Consulta, con la sentenza 170/2005, ha respinto la questione sollevata con riferimento all’articolo 3 della legge sulla stampa n. 47/1948 “nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico”. La conseguenza è una sola: un cittadino egiziano, con regolare permesso di soggiorno ed iscritto all’elenco stranieri dell’Albo di Milano, non può assumere la direzione del periodico Al Naba Al-Araby, destinato alla comunità araba.

La Consulta in sostanza non si è discostata dalla sentenza 96/1976, con la quale, investita di una questione di costituzionalità sollevata nell’ambito di un procedimento per la registrazione di un periodico, ha affermato che la procedura prevista dall’articolo 5 della legge n. 47 del 1948 “è esclusivamente volta alla verifica della regolarità dei documenti presentati e che il presidente o il magistrato da lui delegato è chiamato a svolgere una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica, sì che l’intervento di un magistrato non può da solo essere ritenuto idoneo ad alterare la struttura di un procedimento meramente amministrativo (nell'ambito di un procedimento dichiarativo), che si conclude con un ‘ordine’, e cioé con un provvedimento, contro il quale, secondo i principi generali, e secondo quanto comunemente ritenuto, é ammesso il ricorso al Ministro di Giustizia e quindi al Consiglio di Stato».Nella causa è intervenuto il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia in quanto allo stesso è attribuita ex lege «la rappresentanza della categoria nell’ambito della circoscrizione territoriale», con il compito di salvaguardare erga omnes e nell’interesse della collettività la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti”.

Nel parere presentato al tribunale civile di Milano, il presidente dell’Ogl ha scritto che i cittadini extracomunitari «sebbene iscritti all’albo e in regola con tutti gli adempimenti amministrativi, sarebbero privati, in concreto, della possibilità di assumere la direzione di una testata giornalistica e, quindi, di manifestare il proprio pensiero e di esercitare compiutamente la professione».

Secondo la Consulta, “non è di ostacolo a tale conclusione che il procedimento per la registrazione del periodico riguardi l’esercizio di un diritto fondamentale, quale è la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), posto che tale diritto non può comunque rimanere privo di tutela giurisdizionale. Costituisce infatti un punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio, che caratterizza la stessa essenza dello stato democratico di diritto, secondo cui «non v’è posizione giuridica tutelata di diritto sostanziale, senza che vi sia un giudice davanti al quale essa possa essere fatta valere» (sentenza n. 212 del 1997) nell’ambito di un procedimento di natura giurisdizionale, nel corso del quale potrà sempre essere proposto incidente di costituzionalità (sentenza n. 26 del 1999)”.

Note: *“Il magistrato è chiamato a svolgere una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica nell’ambito di procedimento meramente amministrativo, che si conclude con un ‘ordine’, e cioé con un provvedimento, contro il quale, secondo i principi generali, e secondo quanto comunemente ritenuto, é ammesso il ricorso al Ministro di Giustizia e quindi al Consiglio di Stato”.

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